SAICISAL
Il SAI – Sindacato Autonomo degli Inquilini – nasce nel 1994 ed è facente parte della CISAL, Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.
Il SAI ha come attività primaria e fondamentale la tutela in tutte le sedi, su tutto il territorio nazionale, dei locatari di immobili con qualunque destinazione d’uso e di coloro che, contro corrispettivo, utilizzino immobili a qualunque titolo, sia con l’assistenza in fase di stipulazione del contratto di locazione sia con la consulenza successiva durante tutto il rapporto di locazione e con l’assistenza legale in caso di controversie giudiziarie, perseguendo altresì come obiettivo la sicurezza e la qualità abitativa in un contesto urbano adeguato.
Il SAI ha come attività collaterale lo studio di tutte le problematiche inerenti il rapporto di locazione e similari e la proposizione delle loro soluzioni in tutte le sedi legislative, istituzionali, contrattuali.
AREA CONSULENTI
Compila e
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i moduli
di asseverazione
Servizi
Contratti di Locazione
Consulenza e stesura contratto di locazione abitativa libero, agevolato, per studenti, transitorio e turistico;
Consulenza e stesura contratto di locazione uso diverso dall’abitativo;
Registrazione anche telematica dei contratti;
Verifica e conteggi canoni di locazione concordati;
Assegnatari ATER di Roma e ATER Provincia
Assistenza e rappresentanza nel rapporto di locazione;
Contributo all'affitto
Assistenza alla compilazione della domanda, verifica requisiti, presentazione della domanda;
Sfratti
Assistenza e consulenza;
Condominio
Assistenza e consulenza, verifica consuntivi e preventivi;
Cessioni del Quinto
Prestiti personali e Mutui
Ci occupiamo inoltre:
Agevolazioni fiscali (cedolare secca al 10% e IMU ridotta del 25%) per i contratti a canone concordato
Per poter usufruire della cedolare secca al 10% e della riduzione del 25% dell’IMU prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/1998, è ora necessaria l’attestazione di conformità del contenuto del contratto all’accordo territoriale sottoscritto;
Affitto concordato: niente sgravi senza attestazione
I chiarimenti delle Entrate in tema di locazione a canone concordato non assistita: niente agevolazioni fiscali senza attestazione obbligatoria.
Con la Risoluzione n. 31/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti in merito all’obbligo di attestazione in caso di locazione a canone concordato non assistita, ovvero stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria. Tale attestazione deve essere rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo concluso su base locale, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, ed è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Agevolazioni contratti a canone concordato
Locazioni a canone concordato: contratto e tassazione
Il riferimento è alle agevolazioni fiscali come l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca del 10% e le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge n. 431/1998 in materia di IRPEF ed imposta di registro.
Contrattazione territoriale
A definire i i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è stato invece il DM 16.01.2017 il quale, all’articolo 1, comma 8, stabilisce che:
Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazio fiscali.
Obbligo di attestazione
Nel caso in cui si decida di non fruire dell’assistenza delle organizzazioni di categoria, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorda come in tal senso, si fosse già espresso il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per la Condizione Abitativa – con la nota n. 1380/2018:
Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate.
Accordi Territoriali
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Membri Sai Cisal
(Segreterie provinciali/comunali/regionali) o sedi
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News
CONVENZIONI
Assistenza Fiscale
tramite il CAF C.I.S.A.L., modelli 730, UNICO, ISEE, REd ecc.
Assistenza Previdenziale
tramite il Patronato ENCAL, pensioni, invalidità, accompagno, ecc.